Esodo 21:1-36

  • Decisioni giudiziarie per Israele (1-36)

    • Schiavi ebrei (2-11)

    • Violenze contro il prossimo (12-27)

    • Animali (28-36)

21  “Queste sono le decisioni giudiziarie che devi trasmettere loro:+  “Se acquisti uno schiavo ebreo,+ ti servirà come schiavo per sei anni, ma nel settimo anno sarà libero di andarsene senza dover pagare nulla.+  Se è venuto da solo, se ne andrà da solo. Se era sposato, sua moglie andrà con lui.  Se il suo padrone gli dà una moglie e lei gli partorisce dei figli o delle figlie, la moglie e i figli avuti da lei diventeranno del padrone, e lui se ne andrà da solo.+  Ma se lo schiavo insiste nel dire: ‘Amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, e non voglio essere liberato’,+  il suo padrone deve portarlo davanti al vero Dio. Quindi lo farà accostare alla porta o allo stipite e gli forerà l’orecchio con un punteruolo, e lui sarà suo schiavo per tutta la vita.  “Se un uomo vende sua figlia come schiava, questa non sarà liberata nello stesso modo di uno schiavo maschio.  Se il suo padrone decide di non farne più la sua concubina perché non gli piace, ma la fa riscattare da qualcun altro, non avrà il diritto di venderla a stranieri, perché l’ha trattata slealmente.  Se la prende per darla a suo figlio, deve garantirle i diritti che spettano a una figlia. 10  Se lui prende per sé un’altra moglie, non dovrà ridurre alla prima cibo, vestiario e ciò che le spetta in ambito coniugale.+ 11  Se non le garantirà queste tre cose, lei diventerà libera senza dover pagare nulla. 12  “Chiunque colpisca mortalmente un uomo dev’essere messo a morte.+ 13  Ma se non lo fa intenzionalmente e il vero Dio lascia che accada, io ti designerò un luogo in cui possa fuggire.+ 14  Se un uomo si infuria contro il suo prossimo e lo uccide intenzionalmente,+ devi metterlo a morte anche se dovesse rifugiarsi vicino al mio altare.+ 15  Chi colpisce il proprio padre o la propria madre dev’essere messo a morte.+ 16  “Se qualcuno rapisce un uomo+ e lo vende, o viene trovato mentre lo tiene prigioniero,+ dev’essere messo a morte.+ 17  “Chiunque maledica* suo padre o sua madre dev’essere messo a morte.+ 18  “Questo è ciò che si dovrà fare se degli uomini si mettono a litigare e uno di loro colpisce il suo prossimo con una pietra o un pugno,* non al punto di ucciderlo ma costringendolo a letto. 19  Se questi sarà in grado di alzarsi e di uscire camminando con l’aiuto di un bastone, allora chi l’ha colpito sarà esente dalla punizione. Dovrà solo dare un risarcimento corrispondente al tempo in cui l’uomo ferito non ha potuto lavorare, finché non è completamente guarito. 20  “Se un uomo colpisce con un bastone il suo schiavo, o la sua schiava, al punto di ucciderlo, lo schiavo dev’essere vendicato;+ 21  ma se sopravvive per uno o due giorni, non dev’essere vendicato, perché è stato comprato con il denaro del suo padrone. 22  “Se lottando tra di loro degli uomini urtano una donna incinta e lei partorisce prematuramente*+ ma non ci sono conseguenze fatali,* il responsabile dovrà pagare i danni secondo quanto gli imporrà il marito della donna; e dovrà pagare tramite i giudici.+ 23  Ma se ci sono conseguenze fatali, allora devi dare vita per vita,*+ 24  occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede,+ 25  bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, colpo per colpo. 26  “Se un uomo colpisce l’occhio del suo schiavo, o della sua schiava, e glielo danneggia irreparabilmente, come risarcimento per l’occhio deve liberarlo.+ 27  E se fa cadere un dente al suo schiavo, o alla sua schiava, come risarcimento per il dente deve liberarlo. 28  “Se un toro incorna mortalmente un uomo o una donna, sarà lapidato+ e non se ne dovrà mangiare la carne, ma il suo proprietario sarà esente dalla punizione. 29  Invece, nel caso di un toro che ha l’abitudine di cozzare e il cui proprietario, pur essendo stato avvisato, non lo tiene sotto custodia, se quel toro uccide un uomo o una donna dev’essere lapidato, e anche il proprietario dev’essere messo a morte. 30  Se a questi viene imposto un riscatto* da pagare, deve dare come prezzo di riscatto per la sua vita* tutto ciò che gli si imponga. 31  Che il toro abbia incornato un figlio o una figlia, al suo proprietario si dovrà applicare questa decisione giudiziaria. 32  Se il toro ha incornato uno schiavo, o una schiava, lui verserà 30 sicli* al padrone dello schiavo, e il toro sarà lapidato. 33  “Se un uomo scoperchia una fossa o la scava lui stesso e non la copre, e un toro o un asino ci cade dentro, 34  il proprietario della fossa deve pagare un risarcimento:+ deve rimborsare il valore dell’animale al suo padrone, e l’animale morto diventerà suo. 35  Se il toro di un uomo incorna il toro di un altro uccidendolo, allora devono vendere il toro vivo e dividerne il ricavato; divideranno anche quello morto. 36  Se però si sapeva che un toro aveva l’abitudine di cozzare ma il suo proprietario non lo teneva sotto custodia, questi deve risarcire toro per toro, e quello morto diventerà suo.

Note in calce

O “invochi il male su”.
O forse “un attrezzo”.
Lett. “i suoi figli escono fuori”.
O “gravi”.
O “anima per anima”.
O “risarcimento”.
O “anima”.
Un siclo corrispondeva a 11,4 g. Vedi App. B14.