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Lo sapevate?

Lo sapevate?

Il fatto che nell’antichità qualcuno seminasse zizzanie nel campo di un altro è verosimile?

Questa copia del Digesto del 1468 è una delle molte fonti che forniscono dettagli su questioni legali dell’antichità

MATTEO 13:24-26 cita queste parole di Gesù: “Il regno dei cieli è divenuto simile a un uomo che seminò seme eccellente nel suo campo. Mentre gli uomini dormivano, il suo nemico venne e seminò zizzanie in mezzo al grano, e se ne andò. Quando l’erba germogliò e produsse frutto, allora comparvero anche le zizzanie”. Diversi studiosi hanno messo in dubbio che questo esempio sia realistico. Antichi testi giuridici romani, tuttavia, indicano il contrario.

“Seminare loglio in un campo per vendetta [...] era considerato un reato dal diritto romano”, dice un dizionario biblico. “La necessità di emanare una legge in merito indica che un atto del genere non era così insolito” (New Bible Dictionary). Nel 533 E.V. l’imperatore romano Giustiniano fece pubblicare il Digesto, un compendio di diritto romano e di brani tratti da opere di giuristi del periodo classico del diritto romano (ca. 100-250 E.V.). Secondo quest’opera, il giurista Ulpiano menzionò un caso preso in esame da Celso, uomo politico romano del II secolo: qualcuno aveva seminato zizzanie nel campo di un altro e il raccolto era andato perso (Digesto, 9.2.27.14). Il Digesto prende in considerazione gli strumenti legali tramite i quali il proprietario del campo, o l’affittuario, poteva ottenere un risarcimento dal colpevole a fronte del danno subìto.

Il fatto che gesti malevoli di questo genere accadessero nell’impero romano dimostra che la situazione descritta da Gesù era realistica.

Quale margine di autonomia concedevano i romani alle autorità ebraiche nel I secolo?

ALL’EPOCA la Giudea si trovava sotto il dominio romano. L’impero era rappresentato da un governatore che aveva ai suoi ordini delle truppe e i cui compiti principali erano riscuotere le tasse per Roma e mantenere la pace e l’ordine. Ciò che interessava ai romani era combattere le attività illecite e assicurare alla giustizia chiunque causasse disordini. Per il resto, i romani lasciavano volentieri l’amministrazione ordinaria della provincia alle autorità locali.

Una seduta del Sinedrio

Il Sinedrio era la più alta corte giudaica ed era anche l’organo amministrativo che trattava questioni relative alla legge ebraica. È probabile che i tribunali di grado inferiore, sparsi per tutta la Giudea, si occupassero della maggioranza delle cause civili e penali senza alcuna intromissione da parte delle autorità romane. Una limitazione delle competenze delle corti giudaiche riguardava l’esecuzione capitale dei criminali, prerogativa che i romani generalmente si riservavano. Una nota eccezione a tale prassi è costituita dalla lapidazione di Stefano, eseguita su ordine dei membri del Sinedrio dopo il processo (Atti 6:8-15; 7:54-60).

Il Sinedrio, quindi, esercitava ampia giurisdizione. Tuttavia, come fa notare lo studioso Emil Schürer, “la restrizione più seria era che le autorità romane potevano in ogni momento intromettersi di propria iniziativa e procedere indipendentemente – come, di fatto, facevano quando avevano il sospetto di reati politici”. * Un caso simile si verificò quando il comandante militare Claudio Lisia arrestò l’apostolo Paolo, un cittadino romano (Atti 23:26-30).

^ par. 3 E. Schürer, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C.-135 d.C.), trad. di V. Gatti, Paideia, Brescia, 1987, vol. II, p. 278.