Una vittoria presso la Corte europea dei diritti dell’uomo
Una vittoria presso la Corte europea dei diritti dell’uomo
L’UNDICI gennaio 2007 la Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo, in Francia, si è espressa all’unanimità a favore dei testimoni di Geova che avevano intentato una causa contro la Federazione Russa. La sentenza sostiene la libertà religiosa dei testimoni di Geova e il loro diritto a un’udienza equa. Ma esaminiamo i fatti che hanno portato a questa causa.
A Chelyabinsk, in Russia, c’è una congregazione di testimoni di Geova composta perlopiù da sordi. All’epoca dei fatti le adunanze si tenevano in un locale preso in affitto, all’interno di un istituto di formazione professionale. Domenica 16 aprile 2000 l’adunanza fu interrotta dalla presidente della Commissione regionale per i Diritti Umani, accompagnata da due funzionari di polizia e un agente in borghese. La riunione fu sospesa per puro pregiudizio, in particolare della presidente della Commissione. L’accusa, completamente infondata, era che l’adunanza violava quanto prescritto dalla legge. Il 1° maggio 2000 il contratto di affitto del locale fu sciolto.
I testimoni di Geova sporsero querela presso il procuratore di Chelyabinsk, ma senza esito. La Costituzione russa e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali tutelano la libertà di religione e di associazione. Fu intentata perciò una causa civile presso il tribunale distrettuale, cui fece seguito un appello al tribunale regionale. Già il 30 luglio 1999 la Corte Suprema, esprimendosi riguardo a un altro caso, aveva sentenziato che, “secondo la legislazione russa in materia di libertà di coscienza e di libertà di associazione per fini religiosi, l’espressione ‘senza impedimenti’ significa che non è necessario ottenere alcun permesso da parte delle autorità, né occorre informarle preventivamente, per tenere cerimonie religiose nei luoghi adibiti [a tale scopo]”. (Le parentesi quadre sono nel testo originale). Nonostante questo precedente le istanze presentate al tribunale distrettuale e a quello regionale vennero respinte.
Il 17 dicembre 2001 il caso venne portato all’attenzione della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il 9 settembre 2004 ebbe luogo un’udienza. Seguono alcuni estratti della sentenza finale.
“La Corte rileva che a danno dei richiedenti ha avuto luogo una violazione del diritto alla libertà di religione, in quanto, in data 16 aprile 2000, degli ufficiali dello Stato provocavano la conclusione anticipata della loro funzione religiosa”.
“Non vi era alcuna base legale per interrompere una riunione religiosa tenuta in un locale legalmente affittato a tale scopo”.
“[La Corte] riscontra che la giurisprudenza della Corte Suprema russa indica in modo coerente che per le funzioni religiose non è necessario ottenere alcun permesso da parte delle autorità, né occorre informarle preventivamente”.
“L’interruzione della riunione religiosa dei richiedenti ad opera del Commissario e dei suoi assistenti, avvenuta il 16 aprile 2000, costituisce perciò una violazione dell’articolo 9 [libertà di religione] della Convenzione”.
“La Corte ritiene che i tribunali nazionali non abbiano ottemperato al dovere . . . di dimostrare che le parti avevano avuto un’udienza equa e imparziale. Questo costituisce . . . una violazione dell’articolo 6 [diritto a un’udienza equa] della Convenzione”.
I testimoni di Geova sono grati a Dio per questa vittoria presso la Corte europea dei diritti dell’uomo. (Salmo 98:1) Che portata avranno gli effetti della decisione della Corte? Joseph K. Grieboski, presidente dell’Institute on Religion and Public Policy, ha commentato a questo riguardo: “Si tratta dell’ennesima, importante decisione sulla libertà religiosa in Europa, decisione che avrà notevole rilevanza sulla questione dei diritti in materia di religione in tutti i paesi sotto la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo”.